Legge sul consenso. Dalla Libertà all'Essenza del "Sì è Sì". Demolizione del Mito del "Contratto Scritto"


In un’epoca in cui la sensibilità verso i diritti individuali e l'autonomia corporea ha raggiunto un'ineludibile centralità, il concetto di consenso sessuale emerge come il cardine etico e giuridico di ogni interazione intima. Nonostante l'evoluzione del dibattito, persiste una volgare e capziosa
mistificazione che merita di essere categoricamente confutata: l'idea che, per la liceità di un rapporto, sia necessario un contratto scritto o un modulo formale di assenso.

Questo equivoco, spesso strumentalizzato da una disinformazione becera, non solo è giuridicamente insussistente ma tradisce l'essenza stessa della libertà e della reciprocità umana.

I. La Natura Dinamica del Consenso: Non un Atto Notarile

Il consenso, nella sua accezione più elevata e coerente con la giurisprudenza progressista, non è assimilabile a un mero atto negoziale di diritto privato. Non si tratta di una clausola irrevocabile da sottoscrivere prima del commercio sessuale, bensì di una manifestazione di volontà libera, attuale ed esplicita che permea l'intera dinamica relazionale.

Non è Permanente: Il principio fondamentale è che il consenso è revocabile in qualsiasi momento. Se una persona acconsente all'inizio, ha il diritto inalienabile di cambiare idea, interrompendo l'attività senza preavviso e senza la necessità di addurre una giustificazione formale. Un contratto scritto, per sua natura, mira a vincolare le parti nel tempo, un concetto diametralmente opposto alla fluidità e all'autonomia del consenso sessuale.

Non è Presunto: Il silenzio, l'assenza di reazione o la mera passività non costituiscono mai consenso. Il consenso deve essere un "Sì" attivo e informato, comunicato liberamente. Il mancato rifiuto ("non ho detto di no") non equivale a un'affermazione ("ho detto di sì").

II. Il Falso Mito del Modulo: Una Volgare Deformazione Legislativa

La diffusione della tesi secondo cui la legge italiana (o le proposte di modifica all'Art. 609-bis c.p. in materia di violenza sessuale) richiederebbe una "liberatoria" scritta è una clamorosa falsità (fake news). Tali narrazioni, prive di fondamento, sono state ampiamente smentite da analisi legislative e fact-checking indipendenti.

La ratio delle modifiche legislative in discussione (il principio del "solo sì è sì"), mira semmai a rafforzare la centralità della mancanza di consenso libero e attuale per definire il reato di violenza. L'obiettivo è spostare il focus dalla reazione della vittima ("perché non hai lottato?") all'azione dell'aggressore, rendendo esplicito che il sesso senza consenso è stupro.

In sintesi, la legge non richiede:

1. Nessun contratto: Non è necessario l'intervento di un avvocato, di un notaio o l'uso di alcuna app per "certificare" la volontà.

2. Nessuna forma scritta obbligatoria: L'assenso è espresso verbalmente, attraverso il linguaggio del corpo, o con segnali inequivocabili di partecipazione entusiasta.

III. L'Onere della Prova e il Principio di Civiltà

Il timore diffuso, alimentato dalla bufala del "contratto", riguarda l'onere della prova in un eventuale procedimento penale. È fondamentale ribadire che, nel diritto penale italiano, vige il principio fondamentale di civiltà giuridica: la presunzione di innocenza. L'onere di provare la colpevolezza e, dunque, la mancanza del consenso libero e attuale, spetta sempre al Pubblico Ministero.

La nuova concezione del consenso non mira a "incriminare" a priori l'attività sessuale, ma a elevare la consapevolezza che la responsabilità di accertarsi dell'assenso del partner ricade sull'individuo che intraprende l'atto. Essa invita a un dialogo, esplicito o implicito, basato sul rispetto, sulla comunicazione e sulla verifica costante del reciproco desiderio.

Concludendo, il requisito del "contratto scritto" è un fardello ridicolo, un ostacolo burocratico che nulla ha a che vedere con la realtà e l'intimità umana. L'unica "documentazione" richiesta in un rapporto sessuale è il rispetto reciproco, l'entusiasmo condiviso e un "Sì" chiaro e non coartato, che può essere ritirato in ogni istante con la medesima semplicità con cui è stato dato. È l'essenza della libertà personale che, fortunatamente, non può essere rinchiusa in un modulo prestampato.


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