Comunità Energetiche e Fondazioni: perché non serve il parere preventivo della Corte dei Conti
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| La Comunità energetica rinnovabile |
Il panorama della transizione ecologica in Italia sta spingendo gli Enti Locali verso modelli organizzativi innovativi. Tra questi, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) rappresenta una sfida non solo tecnica, ma soprattutto giuridica. Una delle questioni più dibattute riguarda l'obbligo di sottoporre a controllo preventivo la costituzione di enti non societari, come le Fondazioni di partecipazione, deputati alla gestione di queste comunità.
Con la deliberazione n. 275/2025, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha tracciato un confine netto, chiarendo i limiti applicativi del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). La decisione offre una boccata d'ossigeno burocratica per i Comuni che intendono promuovere la condivisione di energia pulita senza restare impantanati in eccessivi oneri procedurali.
La distinzione tra Società e Fondazione di Partecipazione
Il nodo della questione risiede nell'interpretazione dell'articolo 5, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016. Questa norma impone agli Enti Locali l'obbligo di richiedere un parere preventivo alla Corte dei conti prima di deliberare la costituzione di una nuova società o l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti.
Tuttavia, come spesso sottolineato negli approfondimenti di Pelagatti News, la natura giuridica dell'ente fa la differenza. La Fondazione di partecipazione è un ente di diritto privato a base associativa, privo di finalità di lucro, che si distingue nettamente dal modello societario tipico. La Corte dei conti ha ribadito che, trattandosi di un modello "sui generis", non può essere assimilato automaticamente alle società disciplinate dal TUSP, escludendo così l'obbligo di invio della delibera per il controllo preventivo previsto per le società.
Comunità Energetiche (CER): il ruolo sociale della Fondazione
Le Comunità Energetiche Rinnovabili non nascono per produrre profitti da distribuire ai soci, ma per generare benefici ambientali, economici e sociali a livello territoriale. In questo contesto, la Fondazione di partecipazione emerge come lo strumento ideale grazie alla sua flessibilità gestoria e alla capacità di coinvolgere attori pubblici e privati (cittadini, PMI, enti religiosi).
Assenza di scopo di lucro e benefici per il territorio
Secondo i dati del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le configurazioni di autoconsumo collettivo in Italia sono in costante crescita, con una proiezione che vede il coinvolgimento di migliaia di comuni entro il 2030. La scelta della Fondazione permette di:
- Gestire gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Ridurre i costi della bolletta energetica per i membri della comunità.
- Reinvestire eventuali eccedenze in progetti di contrasto alla povertà energetica locale.
L'ambito applicativo del D.lgs. 175/2016: un'interpretazione letterale
La magistratura contabile, nella sua analisi professionale, ha adottato un approccio rigoroso. Il D.lgs. n. 175/2016 ha un raggio d'azione limitato alle "società". Estendere le pesanti procedure di controllo preventivo anche a enti non societari come le fondazioni richiederebbe una previsione normativa esplicita che, al momento, manca nell'ordinamento italiano.
Questo significa che la delibera di costituzione di una Fondazione per la gestione di una CER non deve passare al vaglio della Corte prima della sua efficacia. Tale orientamento non esonera l'ente locale dal rispetto dei principi generali di sana gestione finanziaria e convenienza economica, ma semplifica l'iter amministrativo di avvio del progetto.
Conclusioni e prospettive per gli Enti Locali
La pronuncia della Sezione Lombardia rappresenta un precedente fondamentale. Gli enti locali possono ora guardare al modello della Fondazione di partecipazione con maggiore certezza giuridica. L'eliminazione dell'obbligo di parere preventivo ex art. 5 TUSP riduce i tempi di attuazione delle CER, permettendo di intercettare più velocemente i fondi del PNRR destinati alla transizione green.
Per una consultazione integrale della giurisprudenza in materia e per monitorare l'evoluzione dei pareri contabili, si rimanda ai portali ufficiali della Corte dei conti, dove è possibile analizzare la casistica completa sulle partecipazioni degli enti pubblici.
In un momento storico in cui l'efficienza energetica è sinonimo di resilienza economica, la chiarezza normativa diventa il motore principale per l'innovazione della Pubblica Amministrazione.






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