I due livelli di progettazione nel Codice dei Contratti Pubblici: analisi tecnica del D.Lgs. 36/2023
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| Il Codice dei Contratti |
L'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 ha segnato un punto di svolta fondamentale per il settore degli appalti in Italia, introducendo una riforma organica che mira alla semplificazione e alla digitalizzazione dei processi. Uno degli aspetti più impattanti di questa riforma riguarda la nuova articolazione della progettazione in materia di lavori pubblici, che abbandona la storica tripartizione (preliminare, definitivo, esecutivo) in favore di un modello più snello e orientato al risultato.
In questo approfondimento analizzeremo come si struttura oggi l'iter progettuale, quali sono le responsabilità dei tecnici e come il principio del risultato influenzi la stesura degli elaborati.
La nuova gerarchia dei livelli di progettazione nel D.Lgs. 36/2023
Secondo l'articolo 41 del nuovo Codice, la progettazione si articola ora in soli due livelli di approfondimento tecnico. Questa scelta legislativa risponde alla necessità di accelerare le tempistiche di approvazione e ridurre il contenzioso nelle fasi intermedie.
- PFTE: Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. Non è più un semplice studio di massima, ma un documento complesso che deve già contenere le indagini necessarie per definire le caratteristiche essenziali dell'opera.
- Progetto Esecutivo. Rappresenta la fase finale, finalizzata alla cantierizzazione immediata dell'intervento, garantendo la piena rispondenza alle norme tecniche e di sicurezza.
Questa contrazione dei livelli non deve essere confusa con una riduzione della qualità: al contrario, il legislatore richiede uno sforzo analitico maggiore già nella prima fase, per evitare varianti in corso d'opera che, secondo i dati dell'Osservatorio ANAC, hanno storicamente rallentato oltre il 30% dei cantieri pubblici in Italia.
Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE): Il cuore della riforma
Il PFTE assume oggi una centralità assoluta. Ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice, esso deve individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. Non si tratta solo di una valutazione economica, ma di una analisi che include la sostenibilità ambientale e la conformità urbanistica.
Elementi costitutivi del PFTE
Il progettista è chiamato a redigere elaborati che includano la relazione tecnica, le indagini geologiche e sismiche, e la definizione dei requisiti prestazionali. Un aspetto innovativo è l'obbligo di considerare il ciclo di vita dell'opera (Life Cycle Costing), una metrica fondamentale per l'efficienza energetica e la manutenzione futura.
Per ulteriori aggiornamenti sulla normativa tecnica e le evoluzioni legislative, è possibile consultare la nostra sezione dedicata alle notizie di settore.
Dal Progetto Esecutivo alla Cantierizzazione: Rigore e Dettaglio
Il secondo livello, il progetto esecutivo, deve essere redatto in conformità al PFTE approvato. La sua funzione è determinare ogni dettaglio dell'opera, definendo costi e tempi in modo certo. Ogni elemento deve essere calcolato per evitare sorprese durante l'esecuzione: dai computi metrici estimativi dettagliati ai piani di sicurezza (PSC).
L'art. 41 comma 4 specifica che il progetto esecutivo deve garantire che l'opera sia "compiuta in ogni sua parte". In questo contesto, l'uso di tecnologie avanzate come il BIM (Building Information Modeling) diventa uno strumento non solo auspicabile, ma spesso obbligatorio per appalti sopra una certa soglia, garantendo una riduzione degli errori progettuali stimata tra il 15% e il 20% rispetto ai metodi tradizionali.
Digitalizzazione e Principio del Risultato
Il D.Lgs. 36/2023 introduce il principio del risultato (Art. 1), che funge da bussola per l'intera progettazione. Questo significa che la validità di un progetto non si misura solo sulla sua perfezione formale, ma sulla sua capacità di portare alla realizzazione dell'opera nei tempi e nei costi previsti.
Inoltre, l'articolazione della progettazione deve oggi confrontarsi con la digitalizzazione integrale del ciclo di vita dei contratti. La gestione dei dati attraverso piattaforme interoperabili è un requisito che trasforma il progetto da "documento statico" a "database dinamico".
Per un approfondimento istituzionale sulle linee guida della digitalizzazione, si rimanda alla consultazione del portale ufficiale di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, che fornisce costantemente schemi di atti tipo e delibere interpretative.
Conclusioni: La sfida per i professionisti
La transizione ai due livelli di progettazione richiede una specializzazione sempre più alta. Se da un lato la burocrazia sembra snellirsi, dall'altro la responsabilità del progettista nel PFTE aumenta sensibilmente. La chiave del successo per le amministrazioni pubbliche risiederà nella capacità di investire in una fase programmatoria solida, evitando la fretta che ha caratterizzato il passato.






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